CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 19
TRASFERIMENTI
In vigore dal 21 ott 1960
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'Azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposto, se capo famiglia una somma pari ad una mensilità di retribuzione (paga di fatto e contingenza); se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di retribuzione (paga di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotto alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennità di anzianità, al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilità, diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per i lavoratori di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto della azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il lavoratore che non accetta il trasferimento sarà considerato dimissionario.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-19-3