CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 18

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 21 ott 1960
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-18-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo