CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 12

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione del lavoratore non subirà riduzioni, salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-12-3

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo