CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 12
115 / 151TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 21 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione del lavoratore non subirà riduzioni, salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-12-3