CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 7

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

In vigore dal 21 ott 1960
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi tre nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria, il lavoratore passerà senz'altro a tutti gli effetti alla detta categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa ecc. non dà luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-7-3

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PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo