CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 4

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 21 ott 1960
L'assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto fra le parti, s'intende fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva, e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per a categoria per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà, confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-4-3

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