CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 47

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 21 ott 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-47-2

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo