CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 1
CRITERI DI APPARTENENZA
In vigore dal 21 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA INTERMEDI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO
(testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959)
DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI
L'accordo per la revisione del c.c.n.l. per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie di prodotti del legno e del sughero, è stato stipulato il 21 luglio 1959 fra le organizzazioni nazionali così costituite:
la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lav. Alessandro Gotti assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.
Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rara, Dino Stefuni, Augusto Mussalo, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Grassini, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolò Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.O.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig.
Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale.
Identico accordo è stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.).
A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività, di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli Igienico Sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno, giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata, dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).
TABELLA DELLE PAGHE
I minimi di paga mensili - riportati nella tabella allegata al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 20 dicembre 1956 maggiorati del 6,25% con arrotondamento alle 50 lire superiori.
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CRITERI DI APPARTENENZA
Appartengono alla categoria speciale i lavoratori i quali esplicano mansioni tali che, pur non presentando tutti i requisiti per conferire la qualifica di impiegato, comportano ha esecuzione di compiti superiori a quelli degli operai classificati nella categoria massima e non consentono di prestare lavoro manuale o lo consentono, ma non con l'abituale continuità:
a) perché è loro conferita responsabilità e fiducia che non sono normalmente attribuite agli operai;
b) perché guidano e controllano un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Negli altri casi i lavoratori saranno assegnati alla seconda categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-1-3