CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 43

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 21 ott 1960
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui l'impiegato appartiene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-43-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo