CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 40
CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 21 ott 1960
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro; l'azienda dovrà consegnare all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-40-2