CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 37
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all':
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e del 55° anno di età, se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell', nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-37-2