Art. 37 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 37

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 21 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all': 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni. L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e del 55° anno di età, se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell', nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-37-2