CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 39

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato spetterà al coniuge od ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termine degli fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall' del presente contratto. Il datore di lavoro potrà chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge. In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 ed eventuali successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-39-2

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Art. 39 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo