CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 38
PREVIDENZA
In vigore dal 21 ott 1960
Agli effetti della previdenza le aziende si atterranno alle norme di cui all' del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-38-2