Art. 38 · PREVIDENZA
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 38

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PREVIDENZA

In vigore dal 21 ott 1960
Agli effetti della previdenza le aziende si atterranno alle norme di cui all' del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-38-2