CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 38
93 / 151PREVIDENZA
In vigore dal 21 ott 1960
Agli effetti della previdenza le aziende si atterranno alle norme di cui all' del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-38-2