Art. 17 · LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 17

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LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

In vigore dal 21 ott 1960
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare. Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-17-3