Art. 34 · DOVERI DEL LAVORATORE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 34

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DOVERI DEL LAVORATORE

In vigore dal 21 ott 1960
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125 del Codice Civile; 4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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