Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 22

In vigore dal 28 nov 1959
Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-22

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