Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 24
In vigore dal 28 nov 1959
I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, e in titoli obbligazionari;
2) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
3) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
4) in mutui garantiti da ipoteca o da delegazioni di crediti garantiti da Enti pubblici;
5) in mutui ipotecari a cooperative edilizie la cui maggioranza dei soci sia costituita da iscritti all'Ente o a cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;
6) in quegli altri modi che, previa deliberazione del Comitato direttivo, vengano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli investimenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente comma devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-24