Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 20

In vigore dal 28 nov 1959
Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi dei quali due eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell' lettera b) del presente statuto e uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente con le stesse modalità. Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio. I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo. Essi esercitano le funzioni attribuite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente. I sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
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Art. 20 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. — Testo vigente | Portale Normativo