Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 19
In vigore dal 28 nov 1959
Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo ed il Comitato esecutivo.
Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo e vigila sull'andamento dell'Ente.
In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, per quanto attiene rispettivamente ai provvedimenti di cui alla lettera f) dell' e alle lettere c) ed e) dell', chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno o dell'altro Organo.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-19