Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 19

In vigore dal 28 nov 1959
Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo ed il Comitato esecutivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo e vigila sull'andamento dell'Ente. In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, per quanto attiene rispettivamente ai provvedimenti di cui alla lettera f) dell' e alle lettere c) ed e) dell', chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno o dell'altro Organo. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.
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Art. 19 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. — Testo vigente | Portale Normativo