Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 21
In vigore dal 28 nov 1959
Il direttore generale è a capo di tutti i servizi e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta del presidente, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-21