Art. 21
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 21

21 / 28
In vigore dal 28 nov 1959
Il direttore generale è a capo di tutti i servizi e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta del presidente, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-21