Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 17

In vigore dal 28 nov 1959
Spetta al Comitato esecutivo: a) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Comitato direttivo; b) di decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente all'applicazione dei contributi e alle erogazioni di prestazioni; c) di deliberare sulle richieste di prestazioni assistenziali di carattere straordinario; d) di esaminare questioni che ad esso sottoponga il presidente; e) di deliberare l'assunzione, il licenziamento del personale e gli altri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-17

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