Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 17
17 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Spetta al Comitato esecutivo:
a) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Comitato direttivo;
b) di decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente all'applicazione dei contributi e alle erogazioni di prestazioni;
c) di deliberare sulle richieste di prestazioni assistenziali di carattere straordinario;
d) di esaminare questioni che ad esso sottoponga il presidente;
e) di deliberare l'assunzione, il licenziamento del personale e gli altri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-17