Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 12
In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattordici membri dei quali:
a) dieci eletti dal Consiglio nazionale tra gli iscritti all'Ente;
b) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) uno designato dal Ministero della sanità;
d) due designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici particolarmente esperti in materia previdenziale.
I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I membri che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.
Contro il provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato.
I componenti del Comitato direttivo che cessano dalla carica in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o per altra causa sono sostituiti nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, per altro, venisse a mancare la metà dei membri elettivi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione secondo le norme stabilite per le elezioni generali.
Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-12