Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 10

In vigore dal 28 nov 1959
La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente. Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
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Art. 10 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. — Testo vigente | Portale Normativo