Art. 10
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 10

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In vigore dal 28 nov 1959
La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-presidente. Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-10