Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 16
In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti dei Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario.
La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo.
Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vicepresidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di Voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-16