Art. 16
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 16

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In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti dei Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario. La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo. Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vicepresidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di Voti e in caso di parità prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
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