Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 16
16 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti dei Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario.
La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo.
Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vicepresidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di Voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-16