Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 27

In vigore dal 28 nov 1959
In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-27

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