Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 27
27 / 28In vigore dal 28 nov 1959
In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-27