Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 22
22 / 28In vigore dal 28 nov 1959
Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-22