Titolo XVIII

Art. 685

In vigore dal 26 apr 1995
Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 38) che "Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-685

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Art. 685 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo