Art. 685
Titolo XVIII

Art. 685

687 / 697
In vigore dal 26 apr 1995
Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 38) che "Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-685