Titolo XVIII

Art. 686

In vigore dal 26 apr 1995
I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonché i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 1.000.000. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal Prefetto in applicazione del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 39) che " Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-686

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Art. 686 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo