Titolo XVIII
Art. 684
In vigore dal 26 apr 1995
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli primo comma e 576 primo comma. Nel casi di particolare gravità le pene si applicano congiuntamente;
b) con l'ammenda da L. 3000 a L. 10.000 per la violazione delle norme di cui agli lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;
c) con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 per la violazione delle norme di cui agli primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 37) che "Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato: a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"; c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-684