Titolo XVII

Art. 680

In vigore dal 1 gen 1960
Quando trattasi di lavori per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi le attribuzioni demandate all'ingegnere capo e ai funzionari del Distretto minerario, sono conferite all'ingegnere capo preposto alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio e ai funzionari dipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-680

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 680 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo