Titolo XVII

Art. 675

In vigore dal 1 gen 1960
Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi. L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-675

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