Titolo XVII

Art. 674

In vigore dal 1 gen 1960
Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previsto, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione. Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore ai redigere e presentare, entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione. Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi. Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettati, ne dà, avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito. È in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-674

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Art. 674 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo