Titolo XVII

Art. 678

In vigore dal 29 dic 1996
Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso è inoltrato al Ministro dall'ingegnere capo, che lo trasmette entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, con le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso è data immediata comunicazione al Ministro ed al Prefetto. Il Ministro decide in ogni caso nel termine di sei mesi dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il Ministro non disponga diversamente. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-678

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Art. 678 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo