Titolo XVII

Art. 679

In vigore dal 1 gen 1960
I poteri conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono esercitati con provvedimenti scritti e motivati, notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicati per conoscenza ai Ministro per l'industria ed il commercio ed al Prefetto. Qualora il provvedimento non sia esplicitamente dichiarato definitivo dal presente decreto, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si osservano le norme stabilite nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-679

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Art. 679 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo