Titolo XVII

Art. 676

In vigore dal 1 gen 1960
Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficiente il personale dirigente o sorvegliante preposto ai lavori della miniera o della cava, invita il direttore a provvedere. In caso, di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-676

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Art. 676 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo