Art. 676
Titolo XVII

Art. 676

678 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficiente il personale dirigente o sorvegliante preposto ai lavori della miniera o della cava, invita il direttore a provvedere. In caso, di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-676