Titolo XVIII
Art. 681
In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 la violazione delle norme di cui agli primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 34) che "Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-681