Titolo XVII

Art. 670

In vigore dal 1 gen 1960
Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne verbale. Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-670

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Art. 670 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo