Art. 665

In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo può con suo provvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento ed il funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli imprenditori. Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, avuto riguardo alle caratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-665

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Art. 665 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo