Art. 663

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia superiore a 25, ma inferiore a 100, deve essere allestito all'esterno un apposito locale in cui le persone infortunate possano ricevere i primi soccorsi. Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta o adeguato presidio di pronto soccorso, in custodia a persona incaricata, prontamente reperibile durante le ore di lavoro e in grado di prestare le prime cure agli infortunati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-663

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Art. 663 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo