Art. 664

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto. La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-664

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Art. 664 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo