Art. 660

In vigore dal 1 gen 1960
In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno più numeroso, deve essere installata una infermeria per il pronto soccorso. I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimità del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienici richiesti dalla loro destinazione. Per più miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso. Analogamente l'ingegnere capo può provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia costituito un consorzio per un servizio medico comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-660

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Art. 660 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo